IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 30 giugno 2014 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al  31
marzo 2014 il territorio delle province  di  Bologna,  Forli'-Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini e' stato  colpito  da
eccezionali avversita' atmosferiche che  hanno  determinato  numerosi
fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati,  alle
opere  di  difesa  idraulica,  alle  infrastrutture  viarie  ed  alle
attivita' produttive; 
  Considerato,   inoltre,   che   detti   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  allagamenti,  l'interruzione   di
collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali,  determinando
forti disagi alla popolazione interessata; 
  Considerato,  quindi,  che  la  situazione   sopra   descritta   ha
determinato  una  situazione  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle
persone, provocando l'evacuazione di numerosi nuclei familiari  dalle
loro abitazioni; 
  Considerato che l'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12  maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario
2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per  le  emergenze
nazionali, di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225; 
  Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 14 e  del  17  marzo
2014; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile nei giorni 31 marzo e 1°  aprile
2014; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi atmosferici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato
di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo stato di emergenza in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013  al  31
marzo 2014 hanno colpito il territorio  delle  province  di  Bologna,
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo
del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della
regione interessata, in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  la  Regione
Emilia-Romagna  provvede,  in  via  ordinaria,   a   coordinare   gli
interventi conseguenti all'evento finalizzati  al  superamento  della
situazione emergenziale in atto. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di 9,7 milioni di euro a valere sul Fondo  per
le emergenze nazionali di cui all'art.  5,  comma  5-quinquies  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  che  presenta   le   necessarie
disponibilita'. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                                        Il Presidente 
                                                            Renzi